Secondo la Cassazione, con la sentenza 20852, depositata il 2 maggio non è perseguibile penalmente il condomino che orina sul muro della casa del vicino: il comportamento ha solo conseguenze sul piano dei danni alla parte civile disposti in sede penale e delle eventuali misure disposte dal prefetto. L’episodio era avvenuto nel 2012, in una frazione di Feltre dove, in preda a una urgenza, una signora non aveva esitato ad abbassarsi i pantaloni e procedere con la minzione, infestando una parete poco distante dall’ingresso del vicino, con cui non correvano buoni rapporti. La donna era stata sorpresa dalle telecamere di sorveglianza a urinare sul muro del vicino, con conseguente avvio di un procedimento penale a suo carico per atti contrari alla pubblica decenza. In fase di merito era stata condannata. Il reato di “atti contrari alla pubblica decenza” – ricordano i giudici di Cassazione – è stato depenalizzato nel 2016. Inevitabile, pertanto, l’annullamento della sentenza. Tale pronuncia non ha però cassato le conseguenze civili (i 150 euro), che rimangono confermate. La Cassazione ha anche disposto di inviare gli atti al prefetto «per le sue determinazioni».