IL TRIBUNALE DI MILANO, SENTENZA 7478/2016 DEL 21 LUGLIO 2016, HA STABILITO CHE IL CONDOMINIO, NEL CASO IN CUI NON RISPETTI L’INVITO ALLA MEDIAZIONE ESPERITA DALLA CONTROPARTE IN MATERIA NON OBBLIGATORIA, VA CONDANNATO AL PAGAMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ARTT. 1218 E 1224 C.C.: NONOSTANTE LA PROCEDURA FOSSE FACOLTATIVA, VA REPUTATA OPPORTUNA POICHÈ AVREBBE CONSENTITO AD ENTRAMBE LE PARTI DI EVITARE TEMPI E COSTI DEL GIUDIZIO POI ATTIVATOSI A CAUSA DELLA MANCATA COLLABORAZIONE. UNA SOCIETÀ DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER IL RISCALDAMENTO AVEVA CONVENUTO IN GIUDIZIO IL CONDOMINIO PER OTTENERE IL PAGAMENTO DI FORNITURE. NONOSTANTE LA PROMOZIONE DI UNA PROCEDURA DI MEDIAZIONE DINANZI ALL’ORGANISMO APPOSITO, RICEVUTA LA CONVOCAZIONE, IL CONDOMINIO, TRAMITE IL SUO LEGALE, NON PARTECIPAVA AL PRIMO INCONTRO; L’ORGANISMO DI MEDIAZIONE PROCEDEVA AD UNA NUOVA CONVOCAZIONE E, NELL’INCONTRO TENUTOSI, NON SI RIUSCIVA A PERVENIRE AD UNA SOLUZIONE BONARIA, IN QUANTO L’AMMINISTRATORE DICHIARAVA DI PARTECIPARE ALL’INCONTRO AL SOLO SCOPO DI NON INCORRERE NELLE SANZIONI DI LEGGE. TUTTAVIA TALE FALLITO TENTATIVO DI MEDIAZIONE COMPORTAVA COSTI PER L’ATTRICE CHE CHIEDEVA AL GIUDICE IL RISARCIMENTO, EX ART. 1224 CO. 2 C.C., PER IL MAGGIOR DANNO, CHE CONSISTEVA NELL’ESSERE STATA COSTRETTA A RIVOLGERSI AL LEGALE PER ESSERE ASSISTITA NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE. PRETESA CHE IL GIUDICE RITENEVA FONDATA.