In tema di condominio, costituisce innovazione vietata ai sensi dell’art. 1120, comma 2, c.c., l’assegnazione, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti auto all’interno di un’area condominale, in quanto determina una limitazione dell’uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune, con conseguente nullità della relativa delibera. Per tale ragione È nulla la delibera assembleare presa a maggioranza che approvi un’utilizzazione particolare da parte di un singolo condomino di un bene comune, qualora la diversa utilizzazione, senza che sia dato distinguere tra parti principali e secondarie dell’edificio condominiale, rechi «pregiudizievoli invadenze» nell’ambito dei coesistenti diritti altrui.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 27 maggio 2016, n. 11034