Ecco cosa ha stabilito la Cassazione (Sent. n. 199 2017) per un caso di rifacimento di terrazzo di proprietà esclusiva. “Il dovere di contribuzione dei condòmini ai costi di manutenzione di un terrazzo di proprietà esclusiva – ha detto la Suprema Corte – non fonda sull’applicazione degli artt. 1110 e 1134 c.c., siccome postulanti spese inerenti ad una cosa comune, ma trova la propria ragione, ex art. 1126 c.c., nell’utilità che i condòmini sottostanti traggono dal bene”.