Gli elementi esterni, quali i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un condominio, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell’articolo 1117 c.c., n. 3, con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprieta’ di ciascuno (Cass., Sez. 2, n. 6624 del 30 aprile 2012, Rv. 622451-01; Cass., Sez. 2, n. 568 del 19 gennaio 2000, Rv. 532976-01).