Il vincolo di destinazione posto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, articolo 18, e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26, comporta l’obbligo non già’ di trasferire la proprietà’ dell’area destinata a parcheggio insieme alla costruzione, ma quello di non eliminare il vincolo esistente, sicché’ esso crea in capo all’acquirente dell’appartamento un diritto reale d’uso sull’area e non già’ un diritto al trasferimento della proprietà'(tra le tante cfr Cass. n. 15509 del 14/07/2011). Delle quattro tipologie di spazi destinati a parcheggi privati, in complessi condominiali di nuova costruzione (cfr Cass. 21003/2008) solo in un caso esiste un vincolo che consente al proprietario dell’unita’ abitativa di pretendere una determinata autorimessa: si tratta del caso dei parcheggi soggetti al vincolo pubblicistico d’inscindibilità’ con l’unita’ immobiliare, introdotti dalla L. n. 122 del 1989, articolo 2, assoggettati ad un regime di circolazione controllata e di utilizzazione vincolata e, conseguentemente non trasferibili autonomamente. Il regime degli spazi di parcheggio applicabile alla costruzione e’ quello dettato con la concessione edilizia, la quale (come e’ stato ribadito anche dalle 2 Sezioni Unite (SU n. 25454 del 2013, in motivazione), designa la entità’ della costruzione assentita e la destinazione impressa e approvata del bene da edificare.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 26 settembre 2017, n. 22364