I condomini che redigono il verbale non possono essere condannati per diffamazione solo per aver messo nero su bianco, gli umori dell’assemblea nel corso dell’intervento del presunto diffamato registrando “gli evidenti segni d’impazienza” dei partecipanti e prendendo atto che il ricorrente giustificava il suo voto contrario “con le solite motivazioni di tutti gli anni”. Il condomino “puntiglioso”, malgrado già condannato in primo grado per lite temeraria (la richiesta era il riconoscimento della diffamazione a suo danno) era tornato alla carica con la tesi “fantasiosa” secondo la quale la Cedu tutelerebbe le “minoranze condominiali” contro le discriminazioni. (Fonte: Il Sole 24 Ore, Quotidiano del Diritto, 2017)

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 5 luglio 2017, n. 16482