Il rappresentante in assemblea dei comproprietari dell’unità immobiliare in condominio deve essere designato dagli stessi comproprietari a maggioranza. La designazione deve avvenite ed essere accreditata con delibera assembleare secondo i modi e le procedure previste dall’articolo 1106 del codice civile. In caso contrario, si ha lesione del diritto di partecipazione e conseguente vizio nella costituzione dell’assemblea e nel corretto svolgimento della stessa.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Macerata con la sentenza n. 1043 del 16 settembre 2016.
I fatti. Il comproprietario di un appartamento in condominio partecipava all’assemblea senza avvisare gli altri comproprietari. Quest’ultimi impugnavano quindi la delibera approvata, sostenendo che l’assemblea era stata irregolarmente costituita proprio per l’illegittima partecipazione alla stessa del primo comproprietario.
Il Tribunale di Macerata, nell’accogliere la domanda, ricostruisce la disciplina in materia di partecipazione dei comproprietari nelle assemblee di condominio.
La norma di riferimento è l’articolo 67 delle disposizioni attuative del codice civile, come riscritto dalla legge di riforma del condominio. Tale articolo dispone che “qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice civile” (ossia dalla maggioranza di loro secondo il valore delle rispettive quote).
Ciò comporta che il rappresentante della comunione non può essere più eletto dal presidente dell’assemblea in mancanza di un accordo, ma deve essere necessariamente eletto dalla maggioranza della comunione e, in mancanza di un accordo, dal giudice in sede di volontaria giurisdizione. L’elezione da parte della maggioranza garantisce a ciascun comproprietario di partecipare a mezzo di rappresentante legittimamente designato.
Tra l’altro – sottolinea il Tribunale – formalmente la designazione deve avvenite ed essere accreditata con delibera assembleare secondo i modi e le procedure previste dall’articolo 1106 del codice civile, ossia deve essere adottata in via deliberativa e con le maggioranze richieste.
La violazione delle disposizioni sopra indicate determina la lesione del diritto di partecipazione e un conseguente vizio nella costituzione dell’assemblea e nel corretto svolgimento della stessa.
Nel caso di specie, è emerso, che il comproprietario ha partecipato all’assemblea senza una valida designazione da parte degli altri due comproprietari, con conseguente invalidità dell’assemblea e delle decisioni assunte.