Tra le varie attribuzioni dell’amministratore di condominio vi è l’obbligo di mettere a disposizione degli
interessati tutta la documentazione condominiale dallo stesso tenuta e conservata.
Si tratta di due tipologie di documentazione:
- registri di anagrafe condominiale; registro dei verbali delle assemblee, registro di nomina e revoca dell’amministratore, registro di contabilità; previsti dai numeri 6 e 7 dell’art. 1130 c.c.;
- documenti giustificativi di spesa, di cui all’art. 1130 bis c.c.
In entrambi i casi, le norme sono chiare nel prevedere che l’estrazione di copia debba avvenire a spese del condòmino, il quale, ex art. 1129 c.c., deve previamente provvedere a detto adempimento.
La ratio della norma risiede nel fatto che i condòmini devono essere sempre informati e consapevoli della gestione condominiale, ma l’esercizio della facoltà di estrarre copia della relativa documentazione non si deve risolvere in un onere economico per il Condominio.
È principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui “ciascun condòmino ha la facoltà di ottenere dall’amministratore l’esibizione dei documenti contabili non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, ma anche al di fuori di tale sede, senza la necessità di specificare la ragione per la quale egli intende prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi, sempre che l’esercizio di tale potere non intralci l’attività amministrativa e non sia contrario ai principi di correttezza ed i relativi costi siano assunti dai condòmini istanti” (cfr. Cass. n. 5443/2021)
Una recente sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, n. 735 del 19 maggio 2022 ha fornito un chiarimento sulla questione relativa al pagamento di una somma di denaro a titolo di spese per ottenere la copia della documentazione condominiale.
La consegna della documentazione condominiale è subordinata al pagamento delle spese di copia: la vicenda
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., una condòmina, proprietaria ed usufruttuaria di immobili siti in un Condominio aveva chiesto condannarsi l’amministratore e l’ente di gestione alla consegna di documentazione condominiale il cui rilascio di copia, pur da lei reiteratamente richiesto, era stato omesso o
condizionato al pagamento di somme sproporzionate.
Previo mutamento del rito ed espletata istruttoria orale e documentale, con la sentenza impugnata, il Tribunale respingeva la domanda di parte attrice, accogliendo la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dal Condominio nonché affermava l’insussistenza di inadempimento in capo all’amministratore atteso che lo stesso aveva consentito la opportuna consultazione della documentazione esclusivamente subordinando il rilascio delle copie al pagamento delle spese, come previsto dal dettato normativo.
La sentenza veniva impugnata dalla condòmina sia con riferimento alla declaratoria di difetto di legittimazione passiva del Condominio, sia con riferimento alla erroneità ed illogicità della pronuncia nella parte in cui aveva escluso la responsabilità dell’amministratore per avere subordinato il rilascio delle copie richieste al pagamento delle spese, benché non spiegata domanda riconvenzionale dal convenuto in ordine al mancato pagamento.
La condòmina appellante contestava, altresì, l’erronea valutazione ed interpretazione del compendio istruttorio, essendo stato dimostrato che il tariffario dei compensi professionali dell’amministratore non era
stato allegato al verbale assembleare.
Si costituivano sia l’amministratore, sia il Condominio insistendo sostanzialmente per il rigetto del gravame.
Vediamo le motivazioni del rigetto dell’appello da parte della Corte di L’Aquila.
La consegna della documentazione condominiale è subordinata al pagamento delle spese di copia: la decisione
Preliminarmente, la Corte d’Appello ha affrontato la questione relativa all’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Condominio, confermando la decisione del giudice di primo grado.
Per la Corte, infatti, la messa a disposizione e o la consegna della documentazione richiesta dal condòmino prevista dalla norma non può applicarsi con riferimento al Condominio in quanto si tratta sempre di eventuale inadempimento dell’amministratore essendo la negata “disponibilità” o negata “consegna delle copie” atti di esclusiva competenza dell’amministratore.
Nel merito ha confermato la decisione del giudice di prime cure che aveva escluso l’inadempimento dell’amministratore sottolineando come non possa parlarsi di obbligo di consegna della documentazione condominiale senza che questo sia subordinato al previo pagamento da parte del condòmino richiedente delle spese di copia.
La Corte ha, dunque, ritenuto priva di pregio la prospettazione dell’appellante a detta della quale, pur a fronte del mancato pagamento, l’amministratore avrebbe dovuto fornire le copie richieste, diversamente paventandosi l’ipotesi di una illegittima ritenzione così come ha ritenuto altrettanto irrilevante e sfornito della benché minima valenza probatoria, anche in termini indiziari, il richiamo ad una omessa spiegata domanda riconvenzionale da parte dell’appellato con riguardo al pagamento degli oneri sostenuti per la preparazione delle copie richieste.
Per la Corte, il disposto normativo che condiziona il rilascio delle copie proprio al pagamento delle spese è chiaro ed incontrovertibile.
Quanto poi al profilo di doglianza secondo cui il compenso richiesto a titolo di rimborso non troverebbe legittimazione nella approvazione assembleare, la Corte ha osservato che l’assemblea aveva ratificato all’unanimità la nomina dell’amministratore e che nello stesso verbale si era espressamente dato atto del “rilascio” del tariffario professionale, come da normativa vigente e, anche in tal caso, i condòmini avevano approvato all’unanimità.
L’ulteriore doglianza dell’appellante secondo cui il tariffario prodotto non fosse quello allegato al verbale de quo, data dalla diversità di firme in calce rispetto a quelle del verbale medesimo, la Corte ha osservato l’irrilevanza della stessa in quanto la sottoscrizione degli allegati ad un verbale assembleare condominiale non costituisce una formalità necessaria, né è imposta da alcuna norma.