Nell’ambito di un progetto di ristrutturazione di una villetta a schiera, che comprende anche interventi di efficientamento energetico, posso installare un impianto fotovoltaico e beneficiare del Superbonus 110%?

I commi 5 e 6 dell’articolo 119 del Dl 34/2020 consentono di beneficiare della detrazione del 110% rispettivamente per l’installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e per l’installazione dei sistemi di accumulo integrati.

Installazione agevolata Va anzitutto precisato che l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno. Si definiscono funzionalmente indipendenti le unità immobiliari che hanno almeno 3 utenze autonome tra: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. Ai fini del Superbonus, inoltre, l’installazione degli impianti può essere effettuata anche sulle pertinenze degli edifici descritti e unità immobiliari quali, ad esempio, in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio o sulle pensiline di un parcheggio aperto. Per gli impianti solari fotovoltaici la detrazione si calcola tenendo conto di un doppio limite: il primo è il limite di spesa che non deve essere superiore a 48.000 euro per singola unità immobiliare; il secondo è un limite di spesa per KWh che non deve superare euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. Per i sistemi di accumulo, la detrazione è soggetta al limite complessivo di spesa pari ad euro 48.000, ma il limite di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo è di euro 1.000.

Due requisiti Per questo tipo di interventi, il Superbonus è subordinato al rispetto di due requisiti: il primo, trattandosi di intervento “trainato”, è che l’intervento sia eseguito congiuntamente ad uno degli interventi definiti “trainanti”; il secondo è che l’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo venga ceduta al Gse – Gestore servizi energetici (comma 7, articolo 119 del Dl 34/2020). Gli interventi trainanti che danno diritto a fruire della detrazione in misura pari al 110% anche per gli impianti fotovoltaici sono 4:
1 l’isolamento termico dell’edificio (cioè il “cappotto”);
2 la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in condominio;
3 la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti site in edifici plurifamiliari;
4 interventi di adeguamento sismico. Per quanto riguarda, invece, il secondo requisito, vale a dire la cessione dell’energia non auto consumata al Gse, occorre ricordare che il momento a decorrere dal quale tale requisito si considera soddisfatto coincide con il possesso della comunicazione di accettazione dell’istanza. Per poter attivare il servizio di ritiro dell’energia, il contribuente deve presentare una apposita istanza a seguito della quale il Gse effettua un’istruttoria per verificare se l’impianto di produzione possiede i requisiti necessari per poter essere ammesso al servizio di ritiro dedicato (tipo di energia prodotta, potenza e altro. Solo al termine della predetta istruttoria (fase, peraltro, che richiede più tempo), il Gse comunica al contribuente l’accettazione dell’istanza, a mezzo mail, propedeutica alla successiva attivazione della convenzione. Dopo l’invio dell’accettazione dell’istanza, il contribuente è tenuto a sottoscrivere e inviare una copia della convenzione al Gse il quale provvederà a perfezionare il contratto. Le Entrate hanno precisato che è possibile fruire del Superbonus già dal momento in cui il contribuente sia in possesso della comunicazione di accettazione dell’istanza, senza quindi necessità di attendere il perfezionamento del contratto stesso.