Immobile intestato ad entrambi i coniugi con Cila Superbonus presentata da uno dei due coniugi, che ha provveduto alla cessione del credito (isolamento facciate, centrale termica, infissi e sisma) ad istituto bancario. Può l’altro coniuge comproprietario (che non compare nella Cila depositata ma che ha sostenuto la relativa spesa) accedere al superbonus 110% per la tenda solare?
In presenza di interventi di cui all’art. 119 del DL 34/20 e ss.mm.ii. per i quali si intende beneficiare del Superbonus del 110% è necessario sempre presentare la Cila pena la decadenza dal beneficio fiscale, come disposto dal comma 13-ter. Se gli interventi che si intende eseguire (e che beneficiano del 110%) sono svolti contemporaneamente ad altri interventi (c.d. minori) che godono dei ridotti benefici fiscali occorre comunque presentare sia la Cila “Superbonus” sia attivare il procedimento edilizio relativo agli altri interventi. Se si eseguono interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione occorre comunque ottenere il relativo titolo abilitativo, non essendo sufficiente la presentazione della sola Cila superbonus e se gli interventi sono eseguiti su immobili assoggettati a vincoli paesaggistici occorre acquisire l’assenso dell’Ente competente. Sull’argomento oggetto del presente quesito non si è riscontrato un preciso parere dell’Agenzia delle Entrate ; presumibilmente non ci dovrebbero esserci conseguenze negative fermo restando quanto si dirà in seguito. Ciò che rileva è la corretta intestazione sia delle fatture sia dei bonifici. Anche per il superbonus, infatti, vale il principio in base al quale la detrazione spetta a colui che effettivamente sostiene le spese. Da qui, in caso di discordanze nell’intestazione di fatture e bonifici, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.7/2021 ha chiarito che con la fattura e bonifico intestata al soggetto “A”, il soggetto “B” può detrarre la spesa, anche per intero, indicandolo in fatture come soggetto che effettivamente l’ha sostenuta.