Sovente capita che si verifichino incidenti automobilistici all’interno degli spazi condominiali adibiti a parcheggio.
Quando il condòmino responsabile denuncia il sinistro alla propria compagnia assicurativa, spesso, riceve delle brutte sorprese (ove ignaro).
La copertura assicurativa per l’RCA non è infatti ex lege operante negli spazi condominiali.
Il codice dell’assicurazione (Decreto Ministero sviluppo Economico n. 86 dell’01.04.2008) in seno all’articolo 3 prevede, invero, quanto segue:
- “Sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi di cui all’articolo 122 del Codice tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
- Ai fini di cui al comma 1:
- sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico;
- sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”.
In buona sostanza, il danneggiato in un sinistro derivante dalla circolazione di un veicolo a motore in area privata non aperta al pubblico transito (nel caso di specie, all’interno del seminterrato di un condominio) non può esperire per il risarcimento del danno l’azione diretta prevista dall’articolo 18 legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi sostituito dall’anzidetto codice delle assicurazioni private) contro l’assicuratore del veicolo, poiché tale azione è consentita solo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico o aree a queste equiparate (ex multis, Giud. pace civ. Tortona, 7 luglio 2007).