La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni dell’ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze” (vedi, in proposito, art. 13 del D.gvo 139/2006 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio n. 229”).
Le norme sulla sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione sono state recentemente integrate dal Dm dell’Interno del 25 gennaio 2019 (“Modifiche e integrazioni all’allegato del decreto 246 del 16 maggio 1987, concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione“).
Sono state introdotte, oltre a quelle inerenti la sicurezza antincendio delle facciate degli edifici, prescrizioni per la gestione della sicurezza degli stabili destinati a civile abitazione, nuovi ed esistenti, di altezza superiore a 12 metri.
Le indicazioni normative sono cogenti a carico dell’amministratore del condominio e dovranno applicarsi entro il 6 maggio 2020 per gli aspetti gestionali ed entro il 6 maggio 2021 per ulteriori adempimenti impiantistici richiesti per edifici di maggiore altezza (sistemi di allarme antincendio e di evacuazione sonora in emergenza). Si tratta di termini, ad ogni modo, postergati a causa dello stato di emergenza legato alla pandemia da Covid-19 (cfr, articolo 63 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, per cui “È rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019”).