Sempre più amministrazioni comunali hanno integrato il proprio regolamento edilizio con norme che prescrivono l’obbligo per gli edifici condominiali di accessoriare il proprio cortile con una rastrelliera[1], in modo tale da consentire il deposito delle biciclette (in uso ai condòmini).
La Regione Lombardia e il Comune di Milano sono, in punto, all’avanguardia. La Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2009 ha disposto l’obbligo per i Comuni di inserire norme nei regolamenti edilizi per la realizzazione di spazi comuni negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive per il deposito di biciclette.
La previsione normativa è stata recepita dal regolamento edilizio del comune di Milano, il quale, a norma dell’art. 3.5.2, ha stabilito, a sua volta, che “in tutti i cortili esistenti o di nuova edificazione deve essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile“. La violazione del precetto viene, all’uopo, sanzionata con una sanzione pecuniaria che va, da un minimo di 50 Euro a un massimo di 150 Euro (viste le modifiche al Titolo IV introdotte dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del 6 novembre 2003).
La norma assume così valore cogente: nel senso che, visto la ratio che la motiva, essa stessa deve ritenersi prevalente nei confronti di un eventuale divieto posto in essere dal regolamento condominiale.
A scrutinio di quanto sopra affermato valga la Sentenza del Tribunale di Milano (n. 11380 del 12 aprile 1997), la quale ha precisato che, la destinazione dei cortili dei condomini milanesi in funzione del riparo predisposto in favore delle biciclette (di chi abita o lavora negli stabili dotati di siffatto cortile), non può essere soppressa dai titolari di diritti reali sui cortili stessi, siano essi proprietari singoli o, come nel caso di condominio, collettivi.
Il regolamento di condominio, stante la natura privatista dell’atto, deve ritenersi subordinato gerarchicamente rispetto al Regolamento Locale d’Igiene e al Regolamento del Comune di Milano laddove siano portatori di norme aventi caratteri imperativo (Art. 51, comma IV)[2].
Il principio sopra espresso è stato poi ribadito dalla Corte di Appello di Milano con la Sentenza del 06 febbraio 2008[3].
Insomma, parcheggiare la bici nel cortile condominiale è un diritto di ciascun condomino.
Nel caso in cui, pertanto, il regolamento del condominio preveda una clausola limitativa sarà necessario invitare l’assemblea dei condòmini a porvi rimedio, modificandone il contenuto e deliberando in merito all’esecuzione dell’opera (in punto, vedasi formulario).
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[1]“La rastrelliera (rack in lingua inglese) è un’intelaiatura a pioli lunghi che, opportunamente fissata ad una parete, permette di riporre o appendere oggetti vari”. Per la definizione vedi il link: http://it.wikipedia.org/wiki/Rastrelliera
[2]Nel 2001 anche a Torino è stata approvata la modifica del Regolamento Edilizio e del Regolamento d’Igiene. In particolare l’art. 48 del Regolamento Edilizio, al punto 2 ha stabilito che “in caso di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall’art. 7 della L.R. 33/1990 devono essere ricavati appositi spazi destinati al deposito delle biciclette, nei cortili o in altre parti di uso comune dell’edificio, in misura non inferiore all’1% della superficie utile lorda oggetto di intervento”. Il Regolamento d’Igiene all’art. 82, punto 4 ha previsto che “in tutti i cortili esistenti o di nuova edificazione deve essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile”.
[3] Con tale sentenza è stato, ulteriormente, avvalorato il concetto per cui il divieto previsto dal regolamento condominiale cede il passo alle norme comunali che impongano di consentire il parcheggio delle biciclette negli spazi comuni del Condominio.