Dipende dall’epoca di costruzione e dai titoli di acquisto. Bisogna fare attenzione al permesso a costruire rilasciato al costruttore del fabbricato. Un box auto o la porzione di autorimessa o lo spazio di parcheggio, gravato da un vincolo pertinenziale e pubblicistico di destinazione (per realizzazione del parcheggio secondo legge ponte del 1969), non può essere alienato con separato atto, rispetto l’appartamento a cui è collegato. Si è affermato, in proposito, che il predetto vincolo assolve finalità pubblicistiche e si concreta sia nella oggettiva inalterabile destinazione a parcheggio, che nella concreta modalità d’uso (consistente, nella reale utilizzazione come parcheggio. Cfr, in punto, Tribunale di Roma, 11 novembre 1994).