Il Dpr 1° agosto 2011, n. 151 identifica al numero 75 le autorimesse pubbliche e private di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq. Il recente sviluppo normativo in materia di prevenzione incendi ha visto le autorimesse come protagoniste, infatti, l’entrata in vigore del Dm 15 maggio 2020 (avvenuta il 19 novembre 2020) oltre ad abrogare la vecchia normativa di riferimento, ovvero il Dm 1° febbraio 1986, ha altresì creato un precedente storico con l’eliminazione “del doppio binario” per le autorimesse soggette.
Questo cosa vuol dire? In sostanza, prima della pubblicazione del Dm 15 maggio 2020, anche per le autorimesse valeva quanto vale per tante altre attività che sono dotate di Rtv allegate al Codice di Prevenzione incendi (tra cui anche i condomìni con altezza antincendio maggiore di 24 m): si poteva scegliere se applicare il Dm 1° febbraio 1986 (vecchia norma prescrittiva) o il Codice di prevenzione incendi con la Rtv V.6 (norma semi-prestazionale), mentre, con l’eliminazione del doppio binario, è possibili ora solo adottare il Codice di prevenzione incendi. C’è da dire che l’emanazione della Regola tecnica verticale V.6 allegata al Codice (di cui l’acronimo Rtv) si era resa necessaria a causa dei limiti della norma prescrittiva (il Dm 1° febbraio 1986) e del conseguente frequente ricorso alla procedura della deroga.
Le modifiche alla progettazione antincendio
Il Codice di prevenzione incendi, quindi, si applica alle attività di nuova realizzazione e, in accordo all’articolo 2, comma 3, del Dm 3 agosto 2015 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi di modifica o di ampliamento alle attività esistenti all’entrata di vigore del Codice. Si vuole precisare che, come attività esistente il normatore intende un’attività “già in funzione” e rispondente alle normative vigenti alla data di entrata in vigore della norma. Per quanto detto, ci si è resi conto che un piccolo dubbio può sorgere nel caso di progettazione e valutazione di modifiche di autorimesse soggette dotate di Scia e che siano state progettate e realizzate in conformità al Dm 1° febbraio 1986.
Nel caso specifico, quale norma bisogna applicare per la valutazione/progettazione delle modifiche? Questo caso rappresenta sicuramente una singolarità del campo della progettazione antincendio e non solo, infatti viene data la possibilità di adottare una normativa tecnica non più in vigore. Volendo entrare più nel dettaglio, in caso di modifiche di autorimesse ricadenti nel campo di applicazione del Dpr 151/2011 e realizzate prima dell’entrata in vigore del Codice di prevenzione incendi, il Dm 3 agosto 2015 e successive modifiche individua 2 scenari distinte:
1.Con riferimento all’articolo 2, comma 4 dello stesso decreto, è possibile applicare il Codice di prevenzione incendio alle modifiche di attività esistenti alla entrata in vigore dello stesso, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dalla modifica, siano compatibili con gli interventi da realizzare (quindi viene chiesto di valutare la compatibilità delle altre misure costituenti la strategia antincendio con l’approccio del Codice);
2.Con riferimento all’articolo 2, comma 5 dello stesso decreto, è permesso di utilizzare le norme di cui all’articolo 5, comma 1-bis, per la progettazione delle suddette modifiche, e nel caso specifico, è concesso l’utilizzo del Dm 1° febbraio 1986.
L’esempio concreto
Volendo cercare di far chiarezza, si riporta di seguito un caso pratico. Si consideri, un condominio dotato al piano terra di un’autorimessa chiusa avente una superficie complessiva maggiore di 300 mq dotata di regolare Scia antincendio depositata e rinnovata negli anni, la quale è stata progettata e realizzata con riferimento al Dm 1° febbraio 1986. Si immagini che, nell’ambito di interventi di riqualificazione energetica riguardanti il sovrastante condominio si renda necessario applicare uno strato isolante all’intradosso del solaio della suddetta autorimessa.
Come è possibile trattare questa modifica? Per quanto sopra detto, l’isolante può essere valutato con riferimento all’applicazione del Codice di prevenzione incendi nella Rtv V.6 o al Dm 1° febbraio 1986. Di seguito si riporta una sintesi di quello che potrebbe emergere dalla valutazione:
•Codice (RTV V.6): secondo il paragrafo V.6.5.1 del Codice, nelle aree dedicate al ricovero, alla sosta ed alla manovra dei veicoli è possibile utilizzare materiali almeno compresi nel gruppo GM3, e quindi per i materiali isolati è richiesta almeno la classe di reazione al fuoco B-s3,d0, fatto salvo che il materiale isolante venga protetto o con materiali metallici incombustibili o con prodotti di classe di reazione al fuoco k10 e con classe di reazione al fuoco almeno B-s1,d0. In quest’ultimo caso il materiale isolante può avere una classe di reazione al fuoco E.
Adottando il Codice, oltre a tale verifica, bisogna appurare che le altre misure di sicurezza antincendio esistenti e, a suo tempo progettate con il Dm 1° febbraio 1986, siano compatibili con gli interventi da realizzare. Nello specifico bisogna verificare la compatibilità delle altre misure con il Codice di prevenzione incendi in quanto la reazione al fuoco è 1 delle misure che compongono la strategia antincendio e la filosofia del Codice è quella che tutte le misure concorrono a creare la strategia antincendio, pertanto ogni misura è correlata a tutte le altre.
•Dm 1 °febbraio 1986: il decreto in questione prevede che le pareti e i soffitti siano realizzati con materiale incombustibili. Quindi non abbiamo “margine” di scelta.Dal confronto sopra riportato, si evince la differenza, almeno per l’aspetto esaminato nell’esempio, dei due approcci progettuali.Volendo entrare più nel merito della norma attualmente in vigore (ovvero il Codice nella Rtv V.6), questa classifica le autorimesse soggette in funzione alla caratteristica degli occupanti e in particolare in funzione del fatto che essa sia frequentata da persone che hanno familiarità o meno con l’attività, in relazione alla superficie lorda e in funzione della quota di tutti i piani. In merito a quest’ultimo parametro di classificazione, si precisa che la quota di tutti i piani prescinde dall’altezza antincendio del fabbricato.
Le aree di un’autorimessa
Inoltre, internamente l’attività è classificata in funzione della destinazione d’uso degli spazi, ad esempio in un’autorimessa condominiale si possono identificare:
•Aree TA: aree dedicate al ricovero, alla sosta ed alla manovra dei veicoli;
•Aree TM1: aree ad esempio destinate alle cantine;
•Locali TT: locali tecnici di rilevanza tipo cabine elettriche, centrali termiche, gruppi elettrogeni, e altro.Definita la classificazione dell’autorimessa e degli ambienti interni, in funzione della valutazione del rischio che si effettua, si definiscono i parametri di ingresso, denominati profili di rischio, necessari alla costruzione della strategia antincendio.
Tale strategia, si compone di singole misure di prevenzione, protezione e gestionali che riguardano la reazione al fuoco (definita così come all’esempio sopra riportato); la resistenza al fuoco, la compartimentazione, l’esodo, la gestione della sicurezza antincendio, il controllo dell’incendio (estintori, idranti); il controllo di fumo e calore; la rilevazione incendio, l’operatività antincendio e la sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
La resistenza al fuoco
Di particolare interesse può essere la resistenza al fuoco. Infatti, tale misura è definita in funzione dell’altezza della quota del piano dell’autorimessa e della sua tipologia, ovvero se aperta o chiusa. In merito a quest’ultimo caratteristica, è utile osservare che per autorimesse soggette, ubicate al piano terra o per autorimesse chiuse ubicate ad una quota non inferiore a – 5 m, la classe di resistenza al fuoco cambia in funzione del fatto che siano inserite o meno in condomìni aventi un’altezza antincendio maggiore di 24 m, ovvero attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ricadenti al numero 77 dell’allegato I del Dpr 151/2011 (edifici alti destinati a civile abitazione). L’abrogazione del Dm 1° febbraio 1986 da parte del Dm 15 maggio 2020, ha comportato un vuoto giuridico riguardo alle autorimesse definite “sotto soglia”, ovvero aventi una superficie coperta inferiore a 300 mq, precedentemente normate dal Dm 1 febbraio 1986.
Per tale motivo, in collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche, è stata elaborata una linea guida, allegata alla lettera circolare protocollo 17496 del 18 dicembre 2020, recante «requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m2» ed approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi. Nell’applicazione della suddetta linea guida, le autorimesse sottosoglia vengono classificate in A1 – di superficie complessiva fino a 100 m2; e A2 – con superficie complessiva compresa tra 100 e 300 m2. La circolare riprende la struttura del Codice e rimanda alle sue definizione. Vengono, al suo interno, inoltre definite le strategie antincendio in funzione della classificazione.