All’interrogativo ha dato risposta negativa una pronuncia del foro di Palermo che ha scrutinato il caso esposto nel quesito. Nel confermare la sentenza impugnata, la quale aveva disatteso la domanda proposta dal creditore per difetto di legittimazione passiva dell’amministratore convenuto, i giudici d’appello hanno escluso che dalla regola posta dal richiamato art. 63 disp. att. cod. civ. possa evincersi una diretta responsabilità dell’amministratore, nei confronti del terzo creditore, per il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione dei dati personali dei condomini. Infatti, si osserva nella decisione in esame, per quanto la richiamata disposizione individui espressamente nell’amministratore il soggetto tenuto alla comunicazione dai dati condominiali nei confronti dei creditori insoddisfatti, deve escludersi che ciò esponga l’amministratore, verso il terzo creditore del condominio, a responsabilità personale per il debito condominiale. Ciò in quanto l’obbligazione imposta dal citato art. 63 disp. att. cod. civ. a carico dell’amministratore si colloca, pur sempre, nell’ambito del rapporto contrattuale di mandato che lega l’amministratore stesso al Condominio, in forza del quale soltanto egli è in possesso dei dati dei condomini morosi. Anche a volere richiamare il generale dovere di cooperazione e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione, non si vede perché questo dovrebbe gravare sulla persona dell’amministratore in quanto distinto centro di imputazione giuridica, piuttosto che in capo al Condominio, salva la possibilità per quest’ultimo di rivalersi, quale mandante, nei confronti del mandatario amministratore inadempiente.

 

Riferimenti giurisprudenziali:

App. Palermo, Sezione II Civile, sentenza 23/12/2021, n. 2047