In una recentissima sentenza, il Tribunale di Bari accoglieva l’impugnazione di una delibera assembleare poiché la convocazione era stata effettuata tramite avviso trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria, peraltro intestato al coniuge convivente della proprietaria del locale commerciale facente parte dello stabile condominiale.
Il caso affrontato da Trib. Bari, sez. III civ., 30 giugno 2023, n. 2666, G.O. avv. Lella.
La sentenza in esame affrontava il caso di una condomina che lamentava di «non essere stata convocata alla assemblea» condominiale e chiedeva la nullità ovvero l’annullamento di tutte le deliberazioni ivi assunte.
Il condominio convenuto, dopo aver eccepito l’improcedibilità della domanda per non averla fatta precedere dalla mediazione obbligatoria, chiedeva il rigetto della domanda attorea per le seguenti ragioni: (1) «l’attrice era stata convocata tempestivamente all’assemblea tramite mail indirizzata […] al coniuge convivente della stessa»; (2) «tale modalità di convocazione era stata richiesta dagli stessi condomini per evitare le spese di raccomandata»; e da ultimo (3) il convivente «aveva riscontrato la ricezione della mail come espressamente richiesto dall’amministratore che aveva specificato che in caso di mancato riscontro avrebbe provveduto alla convocazione tramite raccomandata».
Il Tribunale, «disposta ed espletata la mediazione, senza esiti», annullava le delibere assembleari assunte nel corso dell’assemblea condominiale e condannava il condominio convenuto al pagamento delle spese legali.
La decisione
Il Tribunale barese accoglieva la domanda attorea poiché la convocazione effettuata a mezzo posta elettronica ordinaria era ritenuta in evidente violazione dell’art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ., il quale prevede espressamente le forme con le quali l’assemblea condominiale deve essere convocata, ossia: «posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano»; forme dichiarate inderogabili dall’art. 72 disp. att. cod. civ.
Al tempo stesso, non vi era «la prova che nella circostanza specifica l’attrice avesse concordato con l’amministratore una diversa forma di comunicazione della sua convocazione alle assemblee», dal momento che all’atto di citazione erano allegate «diverse convocazioni assembleari fatte all’attrice medesima nelle forme più disparate».
Nessuna rilevanza era, inoltre, attribuita alla comunicazione, trasmessa dal coniuge dell’attrice all’amministratore, di aver ricevuto la mail contenente la convocazione assembleare, poiché «Se è vero, infatti, che il vizio di convocazione poteva essere sanato dalla mancata impugnazione della delibera (per cui poteva astrattamente ritenersi di buona fede il comportamento dell’amministratore che utilizzava un mezzo diverso di convocazione rispetto a quelli previsti dalla legge) è anche vero che l’amministratore e il presidente dell’assemblea (deputato a verificare le regolarità degli avvisi di convocazione nei confronti dei soggetti assenti) non potevano fare legittimamente affidamento sul comportamento di un soggetto terzo per valutare la regolarità legale della convocazione dell’odierna attrice».
Infine, era valutata ininfluente l’adozione, da parte dell’assemblea, di una successiva delibera di contenuto analogo a quella oggetto dell’odierna impugnazione, in quanto tale circostanza «anche se avesse comportato la caducazione della precedente delibera impugnata […], avrebbe reso comunque necessario l’esame nel merito della controversia».
Trasmissione dell’avviso di convocazione al convivente
Ogni condòmino ha diritto di intervenire alla riunione condominiale e deve essere messo in condizione di partecipare, ricevendo l’avviso di convocazione in tempo utile e con modalità idonee ad assicurargli la conoscibilità dell’esistenza di un’assemblea, nonché degli argomenti di discussione. Infatti, l’assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto – ossia i proprietari delle unità immobiliari siti nello stabile condominiale – siano stati regolarmente convocati (art. 1136, sesto comma, cod. civ.).
Se l’immobile è in comproprietà tra marito e moglie, l’avviso di convocazione dovrà essere trasmesso – separatamente – a ciascuno di loro. Pertanto, «l’invio dell’avviso di convocazione assembleare ad uno solo dei coniugi non è sufficiente a soddisfare l’obbligo dell’amministratore di notiziare tutti i condomini». L’altro coniuge comproprietario dovrà essere destinatario di apposita e distinta comunicazione, la cui omissione potrà essere fatta valere come causa di annullamento della delibera adottata in sua assenza (Cass., S.U., 7 marzo 2005, n. 4806), non rilevando né «l’effettuazione dell’avviso di convocazione nei confronti del coniuge convivente e la concreta ricezione di tale avviso […] né l’avvenuta partecipazione del predetto coniuge all’assemblea condominiale» (C.A. Catania, 23 aprile 2019, n. 924).
Nel caso in esame, «la convocazione è stata effettuata tramite avviso inviato […] ad un soggetto diverso dall’attrice (ovvero [il] coniuge della stessa nonché suo difensore in altri contenziosi con il medesimo condominio) con evidente violazione della disposizione dell’art. 66 disp. att. c.c. e con la conseguenza che la convocazione non poteva dirsi perfezionata». Tale vizio «non implica la nullità della delibera essendo espressamente indicato dalla legge come motivo di annullabilità della medesima da parte dell’assente», con la conseguenza che se il condòmino che non ha ricevuto l’avviso di convocazione non impugna la delibera nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137, terzo comma, cod. civ., questa è da ritenersi valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.
Diversa è l’ipotesi in cui i due coniugi siano in regime di separazione di beni, ed uno solo di essi risulti proprietario dell’unità immobiliare sita all’interno del condominio. In tal caso, l’avviso di convocazione dovrà essere trasmesso al solo condòmino proprietario e, dunque, non può ritenersi valida «la convocazione inviata al marito di una condomina unica proprietaria dell’appartamento condominiale» (Cass. civ., 9 febbraio 2005, n. 2616; Cass. civ., 11 giugno 2001, n. 7849).
Considerazioni conclusive
Con riferimento alla modalità con cui il condominio convenuto procedeva alla trasmissione dell’avviso di convocazione, la decisione del Tribunale di Bari – ad avviso di chi scrive – può indurre qualche perplessità.
Infatti, il più recente orientamento giurisprudenziale legittima l’amministratore di condominio ad utilizzare la posta elettronica ordinaria per la trasmissione dell’avviso di convocazione, a condizione che vi sia un’espressa manifestazione di volontà del condòmino di ricevere le comunicazioni tramite mail, ovvero una dichiarazione di ricevimento della mail che possa servire a dimostrare l’effettiva ricezione del messaggio di posta elettronica (Trib. Tivoli, 5 aprile 2022, n. 493). Sul punto, si richiama il Tribunale di Cosenza (Trib. Cosenza, 13 settembre 2022, n. 1560) secondo cui «La legge non consente di inviare la convocazione dell’assemblea di condominio con email a meno che il destinatario abbia acconsentito a tale forma di convocazione e fornisca una dichiarazione di ricevimento dell’email che possa servire a dimostrare la lettura del messaggio di posta elettronica». Inoltre, il Tribunale di Monza riteneva valido l’avviso di convocazione trasmesso via mail poiché «in precedenza, era stata la stessa attrice/impugnante ad interloquire con l’amministratore del Condominio utilizzando il proprio indirizzo mail, ed espressamente autorizzandolo ad utilizzarlo, per lo più in via esclusiva, per tutte le future comunicazioni e documentazioni» (Trib. Monza, 3 marzo 2022, n. 509). Di recente, si è espresso anche il Tribunale di Roma che, pur dichiarando illegittima la convocazione trasmessa «per mezzo di semplice e-mail (anziché con lettera raccomandata con a.r. e preavviso di almeno otto giorni», riteneva sanato tale vizio di forma dalla «pacifica presenza in assemblea e la partecipazione al voto» del condòmino nei cui confronti la comunicazione era stata omessa (Trib. Roma, 12 maggio 2003, n. 7545; Cass. civ., 23 novembre 2016, n. 23903; Cass. civ., 27 marzo 2003, n. 4531).
Sul tema, si richiama anche il recente orientamento del Tribunale di Torino (Trib. TO, sez. VIII civ., 6 luglio 2023, n. 2922) il quale ha avuto modo di precisare che la dichiarazione di avvenuta ricezione della convocazione via mail non può in ogni caso provenire da un soggetto terzo (seppur convivente/ parente stretto), diverso dal condomino destinatario «Può quindi affermarsi che la mail ordinaria inviata dall’amministratore non integri una valida convocazione. Né il vizio di convocazione può ritenersi sanato dalla mail di risposta in cui il [•] afferma di scrivere anche per conto degli attori […] perché, quand’anche la conferma di ricezione fosse ad essi riferibile, non sarebbe idonea a sanare la violazione della form.a prescritta dalla legge per convocare l’assemblea (posta elettronica ordinaria in luogo di quella certificata o della raccomandata a.r.). tali forme – sia detto per inciso – assolvono proprio alla funzione di rendere certa e documentabile la ricezione della convocazione e non possono quindi essere surrogate da una comunicazione proveniente da un terzo che, per conto di altri condomini, afferma di aver ricevuto la convocazione»
Di conseguenza, la comunicazione dell’avviso di convocazione può essere data con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo, e può essere provata anche da univoci elementi dai quali risulti che ciascun condòmino abbia, in concreto, ricevuto la notizia (Cass. civ., 10 gennaio 2017, n. 335; Cass. civ., 3 febbraio 1999, n. 875).
Evidente è dunque l’atteggiamento di apertura della giurisprudenza verso l’utilizzo della posta elettronica ordinaria per la trasmissione dell’avviso di co
nvocazione assembleare, soprattutto qualora – come nel caso di specie – il destinatario della mail dichiari l’avvenuta ricezione del messaggio di posta elettronica.