La deliberazione di nomina dell’Amministratore condominiale, non contenendo espressamente la quantificazione del corrispettivo dovuto all’Amministratore per l’attività a svolgersi, deve ritenersi nulla per violazione dell’art. 1129 c.c., a nulla rilevando, ai fini di che trattasi, la eventuale circostanza che nel caso di specie l’Amministratore abbia, per le vie brevi, comunicato, in sede di accettazione dell’incarico, l’ammontare del suo corrispettivo, come affermato dai terzi interventori, stante la necessità, ex combinato disposto dell’art. 1130 n. 7 e 1136 ultimo comma c.c., che la delibera di nomina e il correlato contratto di amministrazione rivestano la forma scritta.

Così il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 2665 del 8 novembre 2023, ritorna sull’annosa questione della nullità della nomina dell’Amministratore condominiale per mancata indicazione, specifica ed analitica, del compenso che costui percepirà per la propria prestazione.

Comunicazione del compenso dopo la nomina dell’amministratore e delibera invalida. Fatto e decisione

Tizio impugna la delibera adottata il 20 febbraio 2020 dal suo Condominio, con la quale veniva revocato il precedente Amministratore Caio e nominato come suo successore Sempronio; Tizio lamenta di non essere stato convocato, che alla delibera di nomina di Sempronio difettava il quorum costitutivo per essere valida e che la medesima era altresì nulla per mancata indicazione del compenso che Sempronio avrebbe percepito, oltre al fatto che la durata dell’incarico assunto veniva indicata in modo difforme alle prescrizioni del Codice civile.

Prima dell’impugnativa, Tizio aveva adito il Tribunale in via cautelare, onde ottenere la sospensione della delibera del 20 febbraio 2020, poi effettivamente concessa; a fronte delle resistenze opposte da Sempronio dinnanzi al provvedimento cautelare notificatogli (di sospensione della sua nomina) Tizio doveva agire in via esecutiva onde ottenere l’adempimento del detto provvedimento.

Tizio era anche costretto a difendersi nel reclamo (impugnazione della sospensione cautelare) promosso dal Condominio, poi rigettato e, pur avendo promosso la Mediazione, la medesima non dava l’esito sperato – si concludeva quindi con il mancato accordo.