Il compenso pattuito al momento della nomina riguarda tutta l’attività gestoria eseguita nell’interesse della collettività condominiale.

 

A seguito della riforma del condomino (legge 220/2012) l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina (art. 1129 c.c.), deve analiticamente specificare, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso, dovendovi includere anche i compensi legati all’esecuzione di eventuali attività straordinarie. Qualora l’amministratore, anche revocato dall’incarico, pretenda compensi aggiuntivi per l’attività svolta dovrà provare di aver ricevuto incarichi aggiuntivi, non compresi nella normale attività gestoria. A tale proposito si segnala una recente decisione del Tribunale di Taranto (sentenza n. 2602 del 3 novembre 2023).

Compenso aggiuntivo e incarichi “speciali” all’amministratore del condominio. Fatto e decisione

Un condominio citava in giudizio l’ex amministratore.

Quest’ultimo – come veniva precisato nell’atto di citazione – era stato nominato con delibera (dell’8 maggio 2012), richiamata dalla successiva (del 6 giugno 2012) ed aveva accettato l’incarico a fronte di un corrispettivo di euro 10,00 per ciascun condomino; successivamente, però, l’assemblea (con delibera dell’assise condominiale datata 16 marzo 2018) gli aveva revocato l’incarico, nominando un sostituto.

Il condominio attore precisava che, a seguito del detto ultimo avvicendamento, si erano accertate, in sede di approvazione del consuntivo 2017, gravi irregolarità commesse dal convenuto, tra le quali omissioni contabili, il mancato pagamento di fornitori del condominio, indebiti prelievi per uso personale di somme dal conto corrente condominiale e la percezione di maggiori compensi per complessivi euro 29.512,00, non giustificati e non dovuti, ulteriori rispetto a quelli pattuiti.

Alla luce di quanto sopra, riservandosi ogni successiva azione per le dette irregolarità riscontrate, il condominio chiedeva al Tribunale, previo accertamento dell’indebita percezione da parte di questi dei maggiori compensi non pattuiti e sforniti di giustificazione, la condanna del convenuto alla relativa restituzione, maggiorata della rivalutazione e degli interessi.