Il potere del singolo condomino di ottenere dall’amministratore l’esibizione dei documenti contabili non può intralciare l’amministrazione del caseggiato
Il diritto di accesso alla documentazione condominiale contabile è necessario al singolo condomino per valutare l’attività gestionale dell’amministratore, nell’ottica di consentire a tutti i partecipanti al condomino di “stimolare” un’adeguata discussione in seno all’assemblea ed una decisione basata sulla conoscenza dei fatti oggettiva e completa.
Naturalmente tale diritto deve essere esercitato nel rigoroso rispetto del principio di correttezza previsto dall’articolo 1175 c.c. Il problema è stato recentemente affrontato dal Giudice di Pace di Torre Annunziata nella sentenza del 16 novembre 2023.
Richiesta di documentazione esagerata ed intralcio al lavoro dell’amministratore. Fatto e decisione
Una condomina chiedeva all’amministratore la possibilità di prendere visione ed estrarre copia del conto corrente del condominio, della documentazione relativa alle spese ordinarie e straordinarie dei bilanci anni 2017, 2018, 2019 e 2020, dei verbali assembleari degli ultimi cinque anni, del rendiconto anno 2015, dell’anagrafica condominiale, del riepilogo morosità a qualsiasi titolo, della delibera di nomina dell’amministratore.
L’amministratore comunicava alla richiedente i giorni in cui avrebbe potuto prendere visione della documentazione, previo accordo telefonico; inoltre trattandosi di documentazione molto corposa e archiviata, richiedente molto tempo per essere reperita e fotocopiata, comunicava alla condomina il costo della richiesta (pari a € 4.575,00) calcolato secondo le indicazioni di una delibera dell’assemblea del 13/07/2016.
Successivamente la condomina si rivolgeva all’autorità giudiziaria chiedendo e ottenendo l’ingiunzione di consegna della documentazione condominiale.
La Revoca dell’amministratore di condominio
Il condominio proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo non corretto il comportamento della condomina ed illegittimo il decreto ingiuntivo, in quanto l’amministratore aveva comunicato la disponibilità alla presa visione e all’estrazione delle copie, senza riscontro; che in ogni caso i bilanci richiesti erano stati regolarmente approvati dalle assemblee condominiali e i verbali sempre consegnati ai condomini.
Concludeva dunque per la revoca del decreto ingiuntivo, per l’insussistenza dei presupposti per la sua emissione e per la condanna alle spese di lite. La condomina resisteva all’opposizione e ne chiedeva il rigetto.
In particolare richiamava gli artt. 1129 e 1130 c.c. e la giurisprudenza di legittimità che le attribuivano il diritto di prendere visione della documentazione richiesta ed estrarne copie; inoltre riteneva immotivata ed eccessiva la richiesta di pagamento di euro 4.575,00 equiparandola a diniego dell’esercizio del suo diritto. Il Giudice di Pace ha dato ragione al condominio.
Lo stesso giudice ha notato che l’ingiunzione alla consegna è stata richiesta e concessa non soltanto per la documentazione prevista dalla legge, ma anche per altra documentazione estranea alla previsione normativa, ossia per un generico rendiconto periodico del conto corrente, per il rendiconto periodico dell’anno 2015 e per il riepilogo morosità a qualsiasi titolo. Ne deriva che sotto tale aspetto il decreto ingiuntivo alla consegna non è risultato legittimo.
In ogni caso il giudice campano ha evidenziato che la notevole quantità di documentazione richiesta (relativa ai cinque anni precedenti di un condominio di 80 persone), certamente è da ritenersi d’intralcio all’attività di amministrazione; di conseguenza anche sotto tale aspetto l’ingiunzione alla consegna è risultata illegittima.