L’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 3 n. 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, che sanziona la condotta di chiunque, avendo la proprietà o l’amministrazione di una casa o altro locale, li conceda a scopo di esercizio di una casa di prostituzione, è costituito dal dolo generico, in quanto non è richiesto che lo scopo rientri nelle finalità dell’agente, ma è sufficiente che il locatore ceda l’immobile essendo a conoscenza dell’uso cui lo stesso sarà adibito