L’ultimo provvedimento in ordine di tempo che è intervenuto in materia di “parcheggi condominiali” è stato il cosiddetto “Decreto del fare” varato dal governo Monti.
Il Decreto-legge convertito dalla legge n. 35 del 2012 sostituisce il capoverso di cui al comma n. 5 dell’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (c.d. Legge Tognoli), con il seguente nuovo comma: “5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l’immodificabilità dell’esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli (ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest’ultimo abbia autorizzato l’atto di cessione).”.
Con il Decreto del fare si è permessa la libera circolazione delle “pertinenze Tognoli” (posti auto ricavate all’interno delle autorimesse costruite successivamente la costruzione del fabbricato dai condòmini), indipendentemente dalle unità immobiliari a cui esse sono accessorie, similmente a quanto aveva fatto, in punto, il legislatore del 2005 con i “parcheggi” realizzati in forza della “legge Ponte”.