Il condominio, nei confronti dei suoi dipendenti (portiere, giardiniere, ecc.), è “datore di lavoro” a tutti gli effetti, esercitando le sue prerogative a mezzo dell’amministratore, (cfr. Cass. 7 gennaio 2002, n. 88, la quale qualifica il condominio come “datore di lavoro non imprenditore”).
Con riferimento agli adempimenti per il rispetto della privacy, occorre, pertanto uniformarsi alle prescrizioni del Codice, come applicate ai rapporti di lavoro, e, quindi, con riferimento, sostanzialmente, a:
– art. 11, per le regole generali per il trattamento dei dati (liceità, correttezza, determinatezza, pertinenza, completezza, non eccedenza, ecc.);
– art. 13, per l’obbligo di rilasciare, al dipendente, la prescritta informativa recante il contenuto previsto dal 1° comma della predetta norma;
– artt. 7, 8 , 9 e 10, per il diritto di accesso e le relative modalità di esercizio;
– art. 24, per la non necessità del consenso del dipendente al trattamento dei suoi dati (cfr., in particolare, la lett. b per la quale il consenso non è richiesto quando “è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato;”)
– art. 25, per il divieto di comunicazione e diffusione;
– art. 31, per gli obblighi di attuazione delle “misure minime” di sicurezza.
Per quanto riguarda l’eventuale trattamento dei “dati sensibili” riferibili al dipendente, si rendono applicabili anche le disposizioni contenute nella relativa “autorizzazione generale” (cfr., da ultima, la n. 1/2005 del 21 dicembre 2005, relativa al “trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro” – cfr. Appendice B al presente testo) nella quale sono contenute numerose specifiche prescrizioni, secondo le quali, ad esempio:
– l’autorizzazione generale si applica “alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee…”, (cfr. par. 1, lett. a);
– il trattamento autorizzato in via generale riguarda i dati sensibili attinenti: “a lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di apprendistato, o di formazione e lavoro, o di inserimento, o di lavoro ripartito, o di lavoro intermittente o a chiamata, ovvero prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione, o in rapporto di tirocinio, ovvero ad associati anche in compartecipazione e, se necessario in base ai punti 3) e 4), ai relativi familiari e conviventi…”,;
– il trattamento deve essere indispensabile “per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, in particolare ai fini dell’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, nonché dell’applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale, sindacale, di tutela della salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica”;
– “il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti” all’attuazione dei diritti ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, a condizione che non possano essere utilizzati in alternativa “dati anonimi o di dati personali di natura diversa” rispetto a quelli sensibili, (cfr. par. 4);
– “i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti” relativi al rapporto di lavoro;
– è obbligatoria l’attuazione delle “misure minime” di sicurezza previste dall’art. 31 del Codice sulla privacy;
– “i dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario, diffusi, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità” relative al rapporto di lavoro.