Per quanto possano sembrare essere attinenti ad una sfera particolarmente “privata” della persona (cfr., infatti, la definizione datane dall’art. 4, 1° comma, lett. d) del Codice – cfr. cap. 2, par. 3) e, per questo motivo, apparentemente avulsi dalla gestione amministrativa e contabile di un edificio in condominio, è possibile che anche alcuni dati di natura “sensibile” (riguardanti, principalmente, le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute) siano trattati in occasione del compimento di operazioni ed atti di gestione dell’edificio.

Il riferimento è, soprattutto, a:

  • le informazioni riguardanti lo stato di salute (fisico e/o mentale) nel caso della presenza di proprietari soggetti a limitata capacità d’agire, quali interdetti (cfr. art. 414 c.c.), o inabilitati(cfr. art. 415 c.c.); per i quali è stato conseguentemente nominato un rappresentante (tutore ex art. 343 c.c.; ovvero curatore ex art. 390 c.c.; norme entrambe richiamate dall’art. 424 c.c.). In conseguenza di ciò, predetto soggetto (tutore/curatore), da una parte, deve essere costantemente interessato e relazionato dall’amministrazione in vece dell’effettivo proprietario/condomino (incapace) (cfr. art. 357 c.c.) e, dall’altra parte, è tenuto a legittimarsi nei confronti dell’amministrazione producendo copia dei relativi provvedimenti autorizzativi (recanti, questi ultimi, i predetti dati “sensibili” – cfr. art. 1393 c.c. il quale, in via generale, per qualsiasi forma di rappresentanza, prescrive che “il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.”);
  • dati riguardanti la presenza, nel condominio, di soggetti portatori di handicap. Tale situazione, che comporta un trattamento di dati sensibili da parte dell’amministrazione, emerge soprattutto nel caso di effettuazione di opere finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche, eventualmente presenti nello stabile.

Con riferimento a tale ipotesi, è opportuno ricordare che l’art. 2 della L. 9 gennaio 1989, n. 13, “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” prevede, in buona sostanza, due differenti possibilità: da una parte, il caso delle opere deliberate dall’assemblea del condominio, con ripartizione comune delle spese (in base alle maggioranze “agevolate” di cui al 2° e 3° comma dell’art. 1136 c.c., rispetto a quelle previste per le innovazioni dal 5° comma della stessa norma), ed eseguite ad opera dell’amministratore (ex art. 1130, n. 1, c.c.); oppure, in difetto di una volontà in tal senso della compagine condominiale, la realizzazione dei lavori di abbattimento a tutta cura e spese del singolo condomino (probabilmente, proprio il soggetto portatore di handicap, o un suo familiare).

La norma, infatti, prevede che “(1° comma:) Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’ articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384 , nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e l’installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’ articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile. (2° comma:) Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma primo, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

A ben vedere, solo il primo caso dà luogo ad un trattamento di dati “sensibili” da parte del condominio (cioè, delle informazioni relative alle circostanze che determinano la diversa abilità nel condomino), mentre il secondo non sembra comportare alcuna conoscenza da parte dell’amministrazione dello stabile di dati idonei a rilevare lo stato di salute, essendo sufficiente, per la realizzazione delle opere, una mera e generica comunicazione da parte del soggetto portatore di handicap, contenente un semplice riferimento all’applicazione della citata legge (senza necessità che siano indicate le specifiche patologie). Sul punto, si badi che la legge n. 13/1989, nella parte in cui prevede detta facoltà autonoma in capo al singolo condomino handicappato, è rilevante non perché effettua tale attribuzione – che non è altro che una replica pedissequa del potere di medesima natura previsto dall’art. 1102 c.c. in base al quale “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa”; con ciò confermandosi la non necessità, in sede di effettuazione delle “modificazioni”, della comunicazione di alcun dato relativo all’handicap – ma perché rende applicabili anche alle opere realizzate autonomamente dal partecipante le numerose “agevolazioni”, economiche ed urbanistiche, previste nella citata normativa.

  • infine, le informazioni necessarie allo scopo della gestione di una pratica di risarcimento danni nei confronti della compagnia assicuratrice con la quale è stipulata la c.d. polizza RC del fabbricato, qualora si siano verificati danni fisici ad un condomino o ad un frequentatore dello stabile.

In tale caso, è l’amministratore condominiale che, assai frequentemente, viene ad essere incaricato dello svolgimento delle necessarie formalità, comprendenti, tra l’altro, anche la conoscenza del contenuto di referti medici ed analisi cliniche di vario tipo.