Con riferimento alle informazioni identificative della “persona” titolare del diritto di proprietà sulla porzione di piano esclusiva (vale a dire, di colui che effettivamente riveste la qualità di “condomino”), preso necessariamente atto del suddetto orientamento giurisprudenziale, in base al quale, da una parte, si assegna al partecipante l’obbligo di comunicare tale sua qualità (e relativi dati personali) all’amministratore di condominio e, dall’altra parte, si impone a quest’ultimo di compiere le verifiche suggerite dall’ordinaria diligenza nell’espletamento dell’incarico; occorre altresì dar conto che recenti pronunce della Suprema Corte impongono di verificare con certezza (e, quindi, inevitabilmente, o attraverso la produzione da parte del condomino del titolo di proprietà, oppure presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, in quest’ultimo caso con certezza di ottenere dati aggiornati) quale sia l’esatta intestazione degli immobili esclusivi prima di procedere ad riscossione coattiva degli eventuali debiti per oneri condominiali. (Cfr. Cass. 30 agosto 2002, n. 12709, la quale precisa che “in tema di ripartizione delle spese condominiali è passivamente legittimato rispetto all’azione giudiziaria per il recupero della quota di competenza colui che sia effettivamente individuato come proprietario esclusivo dell’unità immobiliare, non potendo l’azione stessa essere proposta contro colui il quale, con le sue dichiarazioni e comportamenti, anche univoci, abbia ingenerato nell’amministratore il ragionevole convincimento che si tratti dell’effettivo condomino, in quanto in materia condominiale non può trovare applicazione il principio dell’apparenza del diritto, mancando una relazione di terzietà tra il condomino e il condominio, che non ha una soggettività giuridica diversa da quella dei semplici condomini”; in Rivista Giuridica dell’Edilizia, 2003, pag. 1441, con nota di DITTA E., “Il principio dell’apparenza del diritto nell’individuazione del legittimo passivo per la ripartizione delle spese condominiali.“
Medesimo concetto è stato recentemente ribadito, con riferimento alla convocazione dell’assemblea, anche da Cass. 9 febbraio 2005 n. 2616, in base alla quale “in tema d’assemblea condominiale, deve essere convocato il vero proprietario della porzione immobiliare e non anche colui che si sia comportato, nei rapporti con i terzi, come condomino senza esserlo, difettando nei rapporti tra il condominio ed i singoli partecipanti ad esso le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza del diritto, che è volto essenzialmente all’esigenza di tutela dei terzi in buona fede, fra i quali non possono considerarsi i condomini; d’altra parte, non è in contrasto, ma anzi in armonia con tale principio, la norma del regolamento condominiale che, imponendo ai condomini di comunicare all’amministratore i trasferimenti degli immobili di proprietà esclusiva, ha lo scopo di consentire la corretta convocazione dei soggetti legittimati a partecipare all’assemblea condominiale. (Nella specie è stata dichiarata illegittima la delibera approvata dall’assemblea alla quale non aveva partecipato la proprietaria di un’unità immobiliare, essendo stata la relativa convocazione inviata al marito il cui nominativo era indicato nell’elenco dei condomini).“
In tale ottica, l’esatta identificazione del proprietario/partecipante/condomino non potrà che comportare la conoscenza (e, pertanto, l’inevitabile trattamento – cfr. art. 4 del Codice sulla privacy, in base al quale costituisce “«trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”) di tutti i dati risultanti dai cc.dd. “pubblici registri”, vale a dire di tutte le indicazioni contenute nei rogiti costituenti “titolo” per la relativa trascrizione. Si badi che il contenuto obbligatorio del rogito è prescritto innanzitutto dalla Legge notarile (L. 16 febbraio 1913, n. 89; e, in particolare, dall’art. 51, per il quale “L’atto deve contenere: … 3) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti… 6) la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell’atto, in modo da non potersi scambiare con altre. Quando l’atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con l’indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare l’identità degli immobili stessi;”), nonché, indirettamente attraverso la prescrizione degli elementi necessari per poter procedere alla formalità della trascrizione, dal Codice civile (cfr. art. 2659 c.c., nel quale è previsto che “chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati: 1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell’ufficiale di stato civile, la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l’atto costitutivo; … (omissis) 4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall’art. 2826.”, nonché, appunto, l’art. 2826 c.c., recante la disposizione in base alla quale “nell’atto di concessione dell’ipoteca l’immobile deve essere specificamente designato con l’indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono.”)
Va, quindi, sottolineato che, al fine della gestione dell’immobile (e, soprattutto, come detto, in prospettiva di una sempre possibile riscossione coattiva dei crediti condominiali), di ciascun condomino dovranno necessariamente essere trattati, in aggiunta ai dati identificativi, anche i dati relativi alla data e luogo di nascita, nonché all’eventuale regime patrimoniale con il coniuge (compresi i dati anagrafici di quest’ultimo).