Secondo la migliore dottrina, tale efficacia vincolante deve rintracciarsi de plano nel disposto di cui all’art. 1107, comma 2, c.c. Tale precetto, infatti, con riferimento al regolamento della comunione, prevede che il medesimo abbia “effetto anche per gli eredi e gli aventi causa” ed è pacificamente esteso al regolamento di condominio: da un lato, sul presupposto che quest’ultimo costituisce una specie di quello della comunione previsto dall’art. 1106 c.c. dall’altro, in virtù del dettato dell’art. 1139 c.c. che, come è noto, chiude la disciplina codicistica in materia di condominio con un rinvio alle norme sulla comunione in generale per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni contenute nel Capo II (Titolo VII, Libro II) relativo al condominio negli edifici.