Si rinviene nell’art. 5 ultimo comma del R.D. n. 1736/1933 che : “l’assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore”. Ne consegue, in applicazione delle disposizioni generali dettate dal codice civile, che la legittimazione ad esercitare il diritto alla prestazione in esso indicata (art.1992 c.c.) è, come per ogni titolo di credito al portatore, in capo al possessore del titolo e deriva dalla presentazione dello stesso (art. 2003 c.c.), essendo solo una facoltà, esercitabile dal prenditore o da un successivo acquirente del possesso, quella di convertirlo in titolo all’ordine.