La legge di bilancio 2022 approvata in data 30 dicembre 2021 ha introdotto una proroga generalizzata a tutto il 31 dicembre 2024 che va sostanzialmente a interessare tutti gli attuali bonus edilizi vigenti alla data del 31 dicembre 2021, con la sola eccezione delle casistiche di seguito indicate che non sono state ricomprese nella sopra illustrata proroga al 31 dicembre 2024 in quanto sono state riconosciuti termini differenti.

Risultano esclusi dalla proroga al 31 dicembre 2024:

– superbonus;

– bonus facciate;

– bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

Risultano invece compresi nella proroga al 31 dicembre 2024: ristrutturazioni edilizie: norma a regime di cui all’art. 16 bis del TUIR. La proroga in questo caso riguarda il mantenimento fino a tutto il 31 dicembre 2024 dell’aliquota di detraibilità potenziata nella misura del 50% anziché del 36% e del tetto di spesa fissato in euro 96.000 anziché euro 48.000 come previsto dalla norma a regime;

  • sismabonus: relativamente a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ivi compreso anche il cosiddetto “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al comma 1-septies;
  • bonus mobili: relativamente all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), se destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione ma con un limite di spesa ridotto che scende da euro 16.000,00= ad euro 10.000,00=. Si ricorda che in questa tipologia l’effetto trainante discende da un intervento detraibile effettuato all’interno dell’unità immobiliare e non di natura condominiale come invece accade con il superbonus;
  • ecobonus: gli interventi di riqualificazione energetica sono prorogati in tutte le casistiche previste al 31 dicembre 2021 e relative aliquote sia, quindi, al 50/65%, sia al 70-75% del cosiddetto “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80/85% previste nei casi in cui vengano realizzati congiuntamente interventi validi sia ai fini ecobonus che sismabonus;
  • bonus verde: prorogata anche la detrazione del 36% per le spese sostenute per la sistemazione a verde di casa e condominio con il tetto massimo di spesa di euro 5.000,00= per unità immobiliare per una detrazione in 10 anni di rate annuali di pari importo.

Proroga Superbonus

Per quanto concerne il superbonus si ricorda innanzitutto che il DL n. 59 del 6 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 101 del 1 luglio 2021 aveva già introdotto uno slittamento dei termini stabilendo le seguenti scadenze:

  • condomini: 31 dicembre 2022 è stabilita una unica scadenza senza possibilità di prolungamenti;
  • edifici unifamiliari: 30 giugno 2022 data di scadenza prevista per la fruizione del superbonus da parte delle persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari;
  • edifici di proprietà di un singolo soggetto: 30 giugno 2022 relativamente ai soggetti privati per interventi effettuati su edifici di proprietà di una singola persona fisica o più persone ma in comunione indivisa con massimo 4 unità immobiliari. Se però alla suddetta data del 30 giugno 2022 saranno stati effettuati lavori per almeno il 60% del totale, allora il termine è prolungato di ancora di 6 mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2022.
  • IACP ed enti analoghi: 30 giugno 2023. Se però alla suddetta data del 30 giugno 2023 saranno stati effettuati lavori per almeno il 60% del totale, allora il termine è prolungato di ancora di 6 mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2023.

La legge di bilancio 2022, partendo da quanto sopra, ridefinisce le sopra indicate scadenze fissando la seguente scaletta temporale:

  • per gli interventi effettuati da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari); da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello riducendosi in maniera significativa da Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale:
  • aliquota del 110% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023;
  • aliquota del 70% per le spese sostenute nel 2024;
  • aliquota del 65% per le spese sostenute nel 2025.
  • per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo:
  • aliquota del 110% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023;
  • per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni stanno venendo effettuati interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo:
  • aliquota del 110% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2022.

Proroga Bonus Facciate

Con riferimento al bonus facciate, la fruibilità di detta agevolazione viene estesa a tutto il 31 dicembre 2022 ma con la riduzione dell’aliquota di detraibilità che scende dal 90% al 60%.

Restano invariate tutte le altre prerogative previste per la fruizione del bonus facciate.

Alternatività del bonus facciate con le altre detrazioni: riducendosi in maniera significativa la percentuale di detraibilità, che scende al 90% al 60%, si sottolinea come il bonus facciate perda gran parte del suo appeal e l’alternatività con le altre detrazioni vigenti diventi molto più competitiva. Si rende, quindi, necessario di volta in volta una approfondita disamina e confronto con le altre tipologie di agevolazioni fiscali al fine di individuare la soluzione più opportuna e vantaggiosa tenendo conto a mero titolo di esempio dei seguenti elementi:

  • percentuale di detraibilità: certi interventi di riqualificazione energetica potrebbero fruire di percentuali di detraibilità maggiori tanto più che per il bonus facciate resta il vincolo del 10% di rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie disperdente;
  • tetti di spesa: il bonus facciate mantiene il vantaggio rispetto alle altre detrazioni di non avere alcun tetto di spesa;
  • adempimenti antifrode: in caso di cessione del credito o sconto in fattura il bonus facciate mantiene sempre il vincolo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità. In certi casi potrebbe risultare preferibile usufruire di una detraibilità leggermente inferiore (50% anziché 60%) ma evitare tali adempimenti;
  • limitazioni relative agli edifici ed ai soggetti: il bonus facciate resta privo di limitazioni in termini di natura dell’edificio (se residenziale oppure no) e dei soggetti che possono fruire della detrazione restando valida sia ai fini IRPEF che IRES. Limitazioni che invece si trovano in altre tipologie di detrazioni quali ad esempio le ristrutturazioni edilizie (art. 16 bis del TUIR);
  • limitazioni per ubicazione e visibilità da area pubblica; restano invece vigenti queste limitazioni per quanto concerne il bonus facciate, che lo potrebbero rendere meno appetibile sia rispetto all’ecobonus ma anche alle ristrutturazioni edilizie ancorché queste ultime abbiano una inferiore detraibilità (50% anziché 60%).

Colonnine ricarica veicoli elettrici

Non è stata invece prevista alcuna proroga per il bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Pertanto, le relative spese sostenute dopo il 31 dicembre 2021 potranno fruire del superbonus solo in caso sussistano le condizioni per essere considerate quale intervento “trainato” nell’ambito di un intervento superbonus 110%.

Proroga cessione del credito o sconto in fattura

Per quanto concerne invece la possibilità di ricorrere alla cessione del credito o allo sconto in fattura, di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio, la legge di bilancio 2022 prevede quanto segue:

  • estensione del termine di operatività delle suddette opzioni di cessione del credito o sconto in fattura che risultano di fatto agganciati alla proroga dei relativi bonus edilizi. In altri termini dette opzioni fruiscono della stessa proroga delle detrazioni cui si riferiscono;
  • ampliamento della gamma delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile ricorrere alle già menzionate opzioni, estendendole anche alla nuova detrazione per il nuovo bonus per l’abbattimento barriere architettoniche e a quella per la realizzazione di box auto pertinenziali;
  • obbligo dell’attestazione di congruità delle spese e del visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio già introdotte con il decreto antifrode. Tali adempimenti non sono richiesti per taluni interventi quali quelli classificati come attività di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore ad euro 10.000,00=, fatta eccezione per quelli che beneficiano del bonus facciate (vedasi paragrafo specifico);

fra le spese detraibili vengono ricomprese anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni relativamente anche alle detrazioni diverse dal superbonus (vedasi paragrafo specifico).