Il Condominio, ai sensi dell’art. 2051 e/o 2043 c.c.. Ed invero, il condominio deve provvedere alle riparazioni e al risarcimento dei danni derivanti dall’infiltrazione di acqua piovana o di irrigazione nei boxes, la cui copertura è rappresentata dal fondo del giardino, ed il condominio ne risulti detentore e custode (Tribunale Milano, 9 marzo 1989)