Revisioni contabili
PREMESSA LE NOVITÀ DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2012, N. 220
La legge 11 dicembre 2012, n. 220, nota come “Riforma del condominio”, ha introdotto elementi di grande novità. Il nuovo articolo 1130-bis del codice civile, oltre a prevedere nuovi adempimenti contabili, la possibilità di nominare il consiglio di condominio, introduce la figura del revisore condominiale.
L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio”. Cosa si intende per “verifica”? Il revisore deve,dunque, essenzialmente verificare la contabilità – e non necessariamente rifarla ex novo – ma questa verifica può avere diversi limiti a seconda della condizione in cui il revisore si troverà ad operare. Se si tratterà di verificare contabilità già presentate in assemblea e da questa approvate, l’attività di verifica si limiterà ad una analisi di fondatezza e congruità. Se la verifica riguarderà annualità prive di bilancio perché mai presentate o mai approvate, allora la verifica del revisore andrà anche oltre, fino a giungere alla redazione di tutti gli elaborati contabili necessari, tenendo anche conto dei criteri di ripartizione delle spese necessarie, anche alla luce del regolamento e delle tabelle millesimali di quel condominio.
Nel caso di nomina del nuovo amministratore senza l’approvazione del bilancio consuntivo della gestione uscente (perché ritenuto inadeguato dall’assemblea o perché mai presentato): in questa ipotesi, la nomina del revisore è necessaria perché si possa redigere la contabilità dell’Esercizio Finanziario precedente, affinché non solo si conoscano le posizioni contabili dei singoli condomini e del condominio in generale, ma anche per consentire all’amministratore entrante un adeguato allineamento contabile. Nel caso di errori o incongruità come, ad esempio, il mancato versamento di ritenute d’acconto, mancata ripartizione di alcune spese, necessità di correggere avanzi o disavanzi patrimoniali anche con riferimento a bilanci già approvati. Ma anche una verifica contabile allo scopo di accertare eventuali ammanchi dovuti ad appropriazioni indebite da parte dell’amministratore, infondatezze o incongruità. Nei primi due casi, l’incarico della revisione può essere affidato a chiunque, atteso che la contabilità che si andrebbe a redigere servirebbe soltanto per un affare assolutamente privatistico ed interno alla vita condominiale. Nel secondo, sarà opportuno che la revisione venga affidata ad un professionista affinché possa risultare munita di valore peritale e dare, così, al difensore, gli strumenti per tutelare gli interessi del condominio anche davanti ad un giudice.
Lo Studio Carputo ha dato particolarmente attenzione a questa nuova figura professionale dedicando un ramo esclusivo alle revisioni contabili condominiali.
Ultimi post
La contabilità e i principi contabili
Premessa Le novità legislative introdotte con la legge 11 dicembre 2012 n. 220 in materia di contabilità e rendicontazione rappresentano uno degli [...]
Revoca giudiziale dell’amministratore
Ipotesi di revoca giudiziale La revoca dell’amministratore può essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, in tre diverse [...]
Revoca assembleare dell’amministratore
Disciplina La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina, [...]