L’esistenza di un impianto di riscaldamento centralizzato non impedisce al singolo condòmino di optare per l’autonomia termica. La libertà di gestire modalità e tempi di riscaldamento o la necessità di perseguire il risparmio energetico sono i fattori determinanti di questa scelta. Ma occorre prestare molta attenzione alle regole del distacco. La norma di riferimento è l’articolo 1118 del Codice civile, secondo cui «il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione». È necessario considerare anche i consumi involontari,una quota dovuta alle dispersioni di calore dai tubi che contribuiscono comunque a riscaldare l’appartamento del condòmino che si stacca. Il distacco è dunque attività del tutto lecita,tanto che neppure il regolamento può escluderla: sarebbe lesivo di un diritto assoluto del proprietario dell’appartamento. Ma le condizioni dettate dal Codice civile restano di fatto ineludibili e due recenti pronunce della Cassazione ne sono la conferma. La sentenza 25559/2023 sancisce che l’omessa procedimentalizzazione della pratica per il perfezionamento del distacco e la non conformità dell’impianto autonomo non sono circostanze rilevanti; solo la presenza di squilibri tecnici pregiudizievoli per l’erogazione del servizio ed eventuali aggravi di spesa per gli altri condòmini possono legittimare un’azione verso il rinunciante. Con l’ordinanza 26185/2023 è sancita l’illegittimità del distacco dal riscaldamento centralizzato se il rinunciante non diventa termoautonomo, in quanto continuerebbe a fruire del calore prodotto dai radiatori degli altri appartamenti, aggravando i costi ricadenti sugli altri condòmini. Sin qui la rilevanza della normativa codicistica. Ma, per avere la certezza di osservarla rigorosamente, occorre una perizia asseverata redatta da ingegnere qualificato, che dovrà contemplare gli interventi tecnici da eseguire. A questo punto, dopo aver formalmente comunicato all’amministratore la volontà di procedere al distacco (allegando la perizia), nulla potrà mettere in discussione la scelta del condomino; difatti, l’assemblea non può concedere e/o costituire un diritto ma solo valutare se sussistano i presupposti previsti dall’articolo 1118. Il rinunciante, consapevole di avere osservato le regole del distacco, può legittimamente rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato anche senza autorizzazione o approvazione assembleare. Per la Cassazione la delibera che, in presenza di ogni condizione, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco, è affetta da nullità per violazione del diritto individuale del condòmino sulla cosa comune