Per l’art. 890 c.c. chi presso il confine vuole fabbricare forni o camini, per i quali puo’ sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
Tale articolo va quindi letto nel senso di considerare le cose espressamente elencate come gravate da una presunzione assoluta di nocività o pericolosità.
Il rispetto della distanza prevista dall’art. 890 c.c., è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che puo’ essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti puo’ ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino.
Va precisato che la presunzione che deve essere superata non è una presunzione di danno, ma una presunzione di pericolo che si produca il danno e prescinde dall’accertamento in concreto del danno, dovendo invece essere valutata in concreto la pericolosità del forno ancorché non in attività.
Ne discende quale necessaria conseguenza, l’irrilevanza di un accertamento svolto con il forno in funzione essendo invece sufficiente la potenzialità dell’esalazione nociva o molesta.
A nulla rileva che l’apertura più vicina fosse una luce od una veduta e che si aprisse all’esterno del seminterrato, dovendosi tenere conto del complessivo mancato rispetto delle distanze come accertata in concreto dalla Corte di appello sulla base della CTU e in base alla posizione del forno rispetto all’immobile del resistente.