Per rispondere al quesito occorre distinguere a seconda che le unità immobiliari che compongono il fabbricato siano o meno dotate di contatori di sottrazione. Nel primo caso, le spese relative al consumo dell’acqua devono essere ripartite in base all’effettivo consumo, essendo questo rilevabile oggettivamente mediante tali strumentazioni tecniche: l’installazione in ogni singola unità immobiliare di un apposito contatore consente infatti di utilizzare la lettura di esso come base certa per l’addebito dei costi, fatto salvo il ricorso ai millesimi di proprietà per il consumo dell’acqua destinato alle parti comuni dell’edificio. In mancanza di tali contatori, fatta sempre salva una diversa disciplina convenzionale, vale l’ordinario criterio di ripartizione in base ai millesimi di proprietà e giammai il diverso criterio di riparto per persona.
Riferimenti giurisprudenziali:
Trib. Teramo, Sezione Civile, sentenza 30/12/2021, n. 1251
Cass. civ. Sez. II, sentenza 01/08/2014, n. 17557