Il condomino deve essere messo in condizioni di poter accedere al terrazzo su cui si trovano le antenne o l’androne dove si trovano i contatori, in quanto parti comuni dell’edificio destinate all’uso comune. L’unità di proprietà del singolo è parte strutturale e funzionale integrante della palazzina condominiale cui ineriscono i diritti sulle parti comuni della palazzina stessa e tra le quali rientrano l’ingresso e la terrazza di copertura. Questi sono oggettivamente destinati all’uso comune come si desume dalla circostanza, specificata dalla sentenza impugnata, nell’androne condominiale si trovavano collocati i contatori dell’acqua e sul terrazzo dell’edificio, fino a due anni prima, vi era installata l’antenna televisiva appartenente al condomino.

Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile, Ordinanza 5 ottobre 2017, n. 23300