Mediazione – Trib. di Savona – Sentenza del 02-03-2017

Gli effetti impeditivi della decadenza sono collegati  alla comunicazione della domanda di mediazione alle parti, e non già al mero deposito della domanda di mediazione presso l’organismo prescelto.

Attese le conseguenze così pregnanti per la parte proponente la procedura di conciliazione, l’art. 5 comma 6 del d.lgs.28/2010, prevede che la domanda di mediazione possa essere comunicata direttamente alla controparte “anche a cura della parte istante”, onde evitare che lo stesso possa essere pregiudicato da tempistiche proprie dell’ente di mediazione.

2017-07-08T19:12:25+02:00Luglio 8th, 2017|
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