Il Tribunale di Salerno (cfr. sentenza n. 164/2016) ha stabilito che l’amministratore che non riscuote le quote condominiali dai proprietari morosi è tenuto a risarcire i danni al condominio. Tra i diversi obblighi dell’amministratore di condominio vi è quello della riscossione dei contributi dovuti dai condomini per le spese condominiali, nonché quello di provvedere al pagamento delle somme occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell’edificio, per come deliberato in assemblea. L’art.1129 c.c. che l’amministratore deve agire forzosamente verso i morosi entro sei mesi, termine che inizia a decorrere dalla chiusura dell’esercizio, nel quale il credito esigibile è compreso, a meno che l’assemblea deliberi di non voler procedere. Il pagamento delle quote condominiali è soggetto a precisi termini di prescrizione: ossia di cinque anni, per la riscossione delle quote ordinarie e di dieci anni per quelle relative a spese straordinarie. Nella vicenda portata all’attenzione del tribunale di Salerno, l’amministratore che aveva omesso di riscuotere le quote aveva fatto così maturare i termini di prescrizione. Per cui lo stesso era tenuto a rispondere di cattiva gestione e andava condannato al risarcimento dei danni.