Revisione contabile condominiale

Registro contabile condominiale con calcolatrice e verifica dei movimenti di entrate e uscite
La revisione contabile condominiale consente di verificare la correttezza delle scritture e la conformità del bilancio alle disposizioni dell’art. 1130-bis c.c.

Le novità introdotte dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 220

La Legge 11 dicembre 2012, n. 220, nota come Riforma del Condominio, ha profondamente innovato la disciplina della contabilità condominiale. In particolare, l’art. 1130-bis del Codice Civile ha introdotto nuovi obblighi in materia di rendiconto e trasparenza gestionale, prevedendo altresì la possibilità di nominare un revisore condominiale per la verifica della contabilità.

La figura del revisore contabile del condominio rappresenta uno strumento di garanzia e controllo, volto ad assicurare correttezza, chiarezza e conformità delle scritture contabili e del bilancio condominiale.

Quando è opportuna la revisione del bilancio condominiale?

La revisione contabile può essere deliberata dall’assemblea quando vi siano:

  • dubbi sulla regolarità della gestione amministrativa;
  • necessità di verificare la correttezza del rendiconto annuale;
  • passaggi di consegne tra amministratori;
  • richieste di maggiore trasparenza da parte dei condomini.

Studio Carputo dedica un ramo specialistico alle revisioni contabili condominiali, offrendo analisi tecniche approfondite, verifica delle scritture contabili, controllo dei movimenti finanziari e valutazione della conformità normativa.

L’obiettivo è garantire trasparenza, tutela dei condomini e affidabilità della gestione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente.

L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o con riferimento a specifiche annualità, deliberare la nomina di un revisore condominiale incaricato della verifica della contabilità del condominio.

Per “verifica contabile” si intende un’attività di controllo tecnico e documentale finalizzata ad accertare la correttezza, la congruità e la conformità delle scritture contabili rispetto alla normativa vigente, ai criteri di ripartizione delle spese e alle deliberazioni assembleari.

Il revisore non è necessariamente chiamato a ricostruire ex novo l’intera contabilità, ma ad analizzare e validare quanto già predisposto dall’amministratore, nei limiti e secondo le condizioni operative riscontrate.

Ambiti della verifica contabile

  • Contabilità già presentate e approvate dall’assemblea
    In tal caso, la revisione si concentra su un’analisi di fondatezza, coerenza e congruità dei dati contabili, verificando la corretta imputazione delle entrate e delle uscite, la regolarità dei movimenti finanziari e la conformità alle norme del Codice Civile.
  • Annualità prive di bilancio o mai approvate
    Qualora la contabilità non sia mai stata formalmente presentata o approvata, l’attività del revisore può estendersi fino alla ricostruzione completa degli elaborati contabili, con redazione del rendiconto e verifica dei criteri di ripartizione delle spese, anche alla luce del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali applicabili.

In entrambi i casi, la revisione contabile rappresenta uno strumento fondamentale di trasparenza gestionale, tutela dei condomini e controllo della corretta amministrazione, garantendo affidabilità e chiarezza nella gestione economica del condominio.

Nel caso di nomina di un nuovo amministratore senza approvazione del bilancio consuntivo della gestione uscente – perché ritenuto inadeguato dall’assemblea o mai presentato – la nomina di un revisore condominiale diventa uno strumento essenziale per garantire continuità e trasparenza gestionale.

In tali circostanze, la revisione contabile condominiale consente di:

  • ricostruire la contabilità dell’esercizio finanziario precedente;
  • accertare le posizioni contabili dei singoli condomini e del condominio nel suo complesso;
  • garantire al nuovo amministratore un corretto allineamento contabile e documentale;
  • verificare la regolare imputazione di entrate e uscite;
  • controllare eventuali irregolarità o omissioni fiscali (es. mancato versamento di ritenute d’acconto);
  • correggere errori nella ripartizione delle spese o nella gestione di avanzi e disavanzi patrimoniali, anche con riferimento a bilanci già approvati.

Verifica di irregolarità e accertamento di eventuali ammanchi

La revisione può inoltre essere finalizzata ad accertare:

  • eventuali ammanchi di cassa;
  • appropriazioni indebite;
  • incongruità contabili o infondatezze nella gestione amministrativa.

Nei casi in cui la revisione abbia natura meramente interna e privatistica, l’incarico può essere affidato anche a soggetti non necessariamente iscritti ad albi professionali.

Diversamente, qualora la verifica contabile sia funzionale alla tutela giudiziaria del condominio, è opportuno che l’incarico venga conferito a un professionista qualificato, in grado di redigere una relazione tecnica con valore peritale, idonea a supportare eventuali azioni legali e a fornire al difensore strumenti probatori solidi in sede giudiziaria.

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